SISTRI e MUD:
indicazioni utili
Riprendiamo,
in questi due articoli, alcuni temi emersi durante i seminari di dicembre a cui
hanno partecipato, numerosi, gli imprenditori.
Resta inteso che ulteriori
approfondimenti potranno essere effettuati presso le Associazioni di categoria
di riferimento.
Iscrizione al SISTRI delle Associazioni delegate agli adempimenti dalle
imprese
Ricordiamo che
l’art 7, comma 1, del DM 17 dicembre 2009 stabilisce una procedura
semplificata in ordine agli adempimenti degli
obblighi relativi al SISTRI tramite le Organizzazioni di categoria
rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni
territoriali o società di servizi di diretta emanazione.
I seguenti
soggetti:
una
volta iscritti al SISTRI, possono adempiere agli obblighi relativi tramite delega
alle seguenti strutture:
a) Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali;
b) società di servizi di diretta emanazione
delle medesime.
La delega,
redatta in carta semplice secondo il modello appositamente predisposto e
scaricabili dal sito del SISTRI, deve essere firmata
dal legale rappresentante del soggetto delegante.
La firma può
essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In alternativa, il legale rappresentante
dell’impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale attesta di aver
attribuito all’Associazione imprenditoriale od alla società di servizi di
diretta emanazione della stessa l’incarico di adempiere, per proprio conto,
agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le Associazioni
imprenditoriali e le società di servizi, come sopra individuate, provvedono
alla compilazione delle schede Sistri dei soggetti deleganti secondo le
modalità e le tempistiche indicate nella legislazione vigente.
La responsabilità
delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico
del soggetto delegante, il quale è tenuto a conservare il registro
cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso
la propria sede o presso l’Associazione imprenditoriale delegata o sua società
di servizi.
Il materiale
archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea,
dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Dichiarazione MUD anno 2010
È stata
messa on-line l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD
2010, mediante i quali dovrà essere presentata entro il 30 aprile
2011 l’apposita dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17.12.2009, così come
modificato dal D.M. 22.12.2010.
L’uso dei modelli
è stato previsto dalla Circolare del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3.3.2011,
recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di
comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27.04.2010 e all’art. 12 del Dm 17.12.2009, come
modificato con Dm 22.12.2010.
La dichiarazione, come
è noto, dovrà essere presentata da:
-
pericolosi;
-
non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c),
d) e g) del D.Lgs. n
152/2006 con più di 10 dipendenti (c.
rifiuti da lavorazioni industriali; d. rifiuti da lavorazioni artigianali; g.
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi)
·
Imprese ed enti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7.
I soggetti che effettuano
a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla
presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed
intermediazione. I medesimi soggetti
saranno tenuti a presentare