SISTRI e MUD: indicazioni utili

           

            Riprendiamo, in questi due articoli, alcuni temi emersi durante i seminari di dicembre a cui hanno partecipato, numerosi, gli imprenditori.

            Resta inteso che ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati presso le Associazioni di categoria di riferimento.

 

Iscrizione al SISTRI delle Associazioni delegate agli adempimenti dalle imprese

 

    Ricordiamo che l’art 7, comma 1, del DM 17 dicembre 2009 stabilisce una procedura semplificata in ordine agli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI tramite le Organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali o società di servizi di diretta emanazione.

    I seguenti soggetti:

  una volta iscritti al SISTRI, possono adempiere agli obblighi relativi tramite delega alle seguenti strutture:

a)      Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali;

b)      società di servizi di diretta emanazione delle medesime.

 

    La delega, redatta in carta semplice secondo il modello appositamente predisposto e scaricabili dal sito del SISTRI, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.

    La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante dell’impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale attesta di aver attribuito all’Associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l’incarico di adempiere, per proprio conto, agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

    Le Associazioni imprenditoriali e le società di servizi, come sopra individuate, provvedono alla compilazione delle schede Sistri dei soggetti deleganti secondo le modalità e le tempistiche indicate nella legislazione vigente.

    La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante, il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l’Associazione imprenditoriale delegata o sua società di servizi.

    Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

 

 

 

 

Dichiarazione MUD anno 2010

 

            È stata messa on-line l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010, mediante i quali dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2011 l’apposita dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17.12.2009, così come modificato dal D.M. 22.12.2010.

    L’uso dei modelli è stato previsto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3.3.2011, recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27.04.2010 e all’art. 12 del Dm 17.12.2009, come modificato con Dm 22.12.2010.

 

    La dichiarazione, come è noto, dovrà essere presentata da:

-   pericolosi;

-   non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n 152/2006 con più di 10 dipendenti (c. rifiuti da lavorazioni industriali; d. rifiuti da lavorazioni artigianali; g. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)

 

·        Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7.

 

    I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.